Impresa artigiana
L'IMPRESA ARTIGIANA
L'impresa artigiana è disciplinata dalla legge 8.8.1985 n. 443 "Legge quadro per l'artigianato" che definisce imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare un'attività che abbia per scopo prevalente la produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi.
L'annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese con la qualifica di "impresa artigiana" è obbligatoria, costitutiva e condizione per la concessione delle relative agevolazioni. Solo le imprese annotate con la qualifica di "impresa artigiana" possono adottare denominazioni o insegne in cui ricorrono riferimenti all'artigianato.
L'impresa artigiana può essere costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni e in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.
La legge 20.5.1997 n. 133, che ha modificato l'art. 3 della legge 443/85, ha consentito alle imprese artigiane di costituirsi in società a responsabilità limitata con unico socio (sempreché il socio unico non sia anche unico socio di altra s.r.l. o socio di una s.a.s.) ed in società in accomandita semplice (a condizione che ciascun socio accomandatario non sia unico socio di una s.r.l. o socio di altra s.a.s.). Il socio unico e tutti i soci accomandatari devono svolgere prevalentemente il proprio lavoro personale, anche manuale, ed essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali.
Con la legge 5.3.2001 n. 57 è stata estesa la possibilità di acquisire la qualifica artigiana anche alle imprese costituite in forma di società a responsabilità limitata, purché la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e negli organi deliberanti della società.
Con legge della Regione Lombardia n. 1 del 2 febbraio 2007 il procedimento di iscrizione delle imprese artigiane è stato sostituito da una comunicazione del legale rappresentante dell'impresa. Tale comunicazione attesta il possesso dei requisiti e ne determina l'iscrizione dalla data di presentazione della comunicazione stessa.
La legge regionale 18 aprile 2012 - n. 7 ha soppresso l'Albo delle imprese artigiane che è stato sostituito a tutti gli effetti dal Registro delle imprese. Le funzioni precedentemente svolte dalle Commissioni provinciali per l'artigianato sono state attribuite alle Camere di Commercio.
Contro i provvedimenti delle Camere di Commercio in materia di annotazione, modificazione e cancellazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese è ammesso ricorso in via amministrativa alla competente direzione della Giunta regionale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
Gli elenchi relativi ai titolari artigiani ed ai familiari collaboratori (parenti fino al terzo grado e affini entro il secondo) sono trasmessi dalla Camera di Commercio all'INPS per l'iscrizione nella Gestione Speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti.
LIMITI DIMENSIONALI DELL'IMPRESA ARTIGIANA
a) Per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;
e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
Non sono computati:
- per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica;
- i lavoratori a domicilio, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa;
- i portatori di handicaps, fisici, psichici o sensoriali
Sono computati:
- i familiari dell'imprenditore che lavorano nell'ambito dell'impresa;
- i soci, tranne uno, che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa;
- i dipendenti.
Istruzioni operative per la compilazione delle pratiche artigiane
Riferimenti:
Sede di Sondrio - salone piano terra: sportello Albi e Ruoli
Tel. 0342/527.207/209 - Fax 0342/527202 e-mail: albi.ruoli@so.camcom.it
PEC: albi.ruoli@so.legalmail.camcom.it
Orari: da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30
Sede di Dubino: sportelli
Tel 0342/687158 dubino@so.camcom.it
Orari: dal lunedì al giovedì 8,30 - 12,00 e 14,30 - 15,30
venerdì 8,30 - 12,00