Sanzioni amministrative
Sanzioni amministrative per violazioni Registro Imprese e REA
1. Premessa
Le sanzioni amministrative del Registro delle Imprese e del Repertorio Economico Amministrativo (REA) sono emesse per:
- presentazione tardiva, ovvero omessa presentazione nei termini prescritti di denunce, iscrizioni, comunicazioni o depositi;
- omissione, ovvero omessa presentazione di denunce, comunicazioni, iscrizioni o depositi (di cui l'Ente sia venuto a conoscenza anche da terzi).
2. Normativa
Per quanto riguarda i principi e le procedure, la materia è regolata dalla legge n. 689 del 24 novembre 1981, che ha depenalizzato questi illeciti, configurandoli quali illeciti di natura amministrativa.
Si riportano di seguito le norme più rilevanti:
Art. 1 - Principio di legalità
"Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.
Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati."
Art. 3 comma 1 - Elemento soggettivo
"Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa"
Art. 5 - Concorso di persone
"Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge".
Ciò significa che conseguentemente alla responsabilità personale se la legge prevede una pluralità di obbligati (ossia più soggetti che possono adempiere), nel caso in cui l'adempimento non sia fatto o venga effettuato oltre i termini di legge, ciascuno è tenuto a rispondere della propria omissione.
Art. 6 comma 3 - Solidarietà
"Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque da un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta"
Tale articolo stabilisce il principio della responsabilità solidale di soggetti estranei alla violazione ma in relazione con l'autore dell'illecito. La sanzione potrà essere pagata dall'obbligato in solido (società, consorzio, associazione ecc) a cui deve essere notificata.
Art. 7- Non trasmissibilità agli eredi
"L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi"
Ciò significa che:
- in caso di decesso del responsabile (in qualsiasi momento del procedimento) si estingue l'obbligo e quindi la procedura sanzionatoria;
- la morte dell'obbligato principale estingue l'obbligo anche a carico dell'obbligato solidale.
Art. 14 - Contestazione e notificazione
"La violazione , quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento."
Art. 16 - Pagamento in misura ridotta
" E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese di procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione."
Questo articolo spiega come va calcolato l'importo della sanzione.
3. Termini deposito denunce al Registro delle Imprese e REA
Le domande al Registro Imprese e le denunce R.E.A. devono essere presentate, generalmente, entro 30 giorni dalla data di decorrenza dell'evento da iscrivere o comunque allo scadere del termine prescritto dalla legge per la presentazione dell'istanza al Registro Imprese.
Per il deposito dell'atto costitutivo delle società di capitali (Spa. Srl, Sapa) e cooperative, il termine è di 20 giorni dalla data dell'atto.
Se il termine scade il sabato o in giorno festivo, la scadenza si sposta al primo giorno lavorativo successivo (D.P.R. n. 558/99 art. 3 comma 2 entrato in vigore il 6/12/2000).
4. Chi deve pagare la sanzione
Le sanzioni stabilite dal codice civile o da altre leggi per ritardata/omessa iscrizione/deposito/comunicazione al Registro Imprese - Sezione ordinaria e Sezione speciale - sono applicate a tutti i soggetti individuati dall'articolo violato.
Le sanzioni R.E.A. - Repertorio Economico Amministrativo - sono applicate a tutti i soggetti (titolare per l'impresa individuale, legale rappresentante per la società) che per legge sono tenuti alla presentazione di denunce di dati economici ed amministrativi.
Sono quindi destinatari della sanzione, a seconda dell'atto e dell'evento, l'amministratore unico, i componenti del consiglio di amministrazione, i sindaci effettivi, i soci amministratori delle società di persone, i liquidatori, i legali rappresentanti, i titolari di ditta individuale e i notai.
5. Importo delle sanzioni
A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 9 comma 5, della L. 11 novembre 2011 n. 180 (pubblicata sulla G.U n. 265 del 14 novembre 2011 - c.d. "Statuto delle Imprese"), le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 2630 c.c. sono sostituite dalle seguenti:
| se il ritardo non supera i trenta giorni: | sanzione amministrativa | da € 34,33 | a | € 344 |
| dal trentunesimo giorno di ritardo: | sanzione amministrativa | da €103,00 | a | € 1.032 |
| ritardato deposito del bilancio: | sanzione amministrativa | da €137,33 | a | € 1.376 |
| tardato deposito del bilancio entro trenta giorni: | sanzione amministrativa | da € 45,78 | a | €458,66 |
I nuovi importi, ridotti della metà rispetto a quelli previsti dalla precedente formulazione dell'art. 2630 c.c., sono applicabili alle violazioni compiute dopo l'entrata in vigore della legge n. 180/11 (15 novembre 2011), cioè qualora il termine ultimo per adempiere sia il 15 novembre 2011 o successivo.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione infatti, nel diritto amministrativo vige il principio del "Tempus regit actum" e quindi della irretroattività delle norme sanzionatorie più favorevoli, in quanto deve essere applicata la norma in vigore al momento in cui è stato commesso il fatto ("consumazione dell'illecito").
Nel caso di illeciti amministrativi omissivi (tardato adempimento), il perfezionamento dell'illecito coincide con il primo giorno successivo al termine previsto per adempiere.
Pertanto è tale data, se successiva al 14.11.2011, che determina l'applicabilità delle nuove norme più favorevoli; per tutte le violazioni commesse precedentemente, ancorché contestate a partire dal 15 novembre 2011, si applicano le sanzioni pecuniarie antecedenti.
Dall'accertamento delle violazione, in genere coincidente con il giorno dell'effettivo adempimento tardivo, decorrono invece i novanta giorni per la notificazione del verbale di contestazione all'autore dell'illecito e all'eventuale obbligato in solido (art. 14 comma 2 L. 689/81).
Ugualmente da quel giorno inizia a decorrere il termine quinquennale per la prescrizione del diritto a riscuotere le sanzioni dovute per l'illecito (art. 28 L. 689/81).
A tale proposito è intervenuto il Ministero dello Sviluppo Economico con apposita circolare (n. 3647/c del 27 dicembre 2011) che si allega.
Principali casi di violazione, con gli importi previsti dal novellato art. 2630 c.c.
| Tipo di violazione | Sanzione pecuniaria applicata in fase di accertamento (pari al terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo come previsto dall'art. 16 L. 689/81) e norma di riferimento |
| VIOLAZIONI REGISTRO IMPRESE | |
Ritardato od omesso adempimento degli obblighi previsti dal codice civile per le imprese individuali e per i notai |
Euro 20,00 per il titolare/per il notaio Art. 2194 c.c. |
| Ritardato od omesso adempimento degli obblighi previsti dal codice civile per le società di persone, di capitali, consorzi e cooperative - ritardo non superiore a 30 giorni | Euro 68,67 per ogni soggetto obbligato all'adempimento Art. 2630, comma 1, c.c. come modificato dall'art. 9, comma 5, della L. 11 novembre 2011 n. 180 Prima del 15.11.2011 € 412,00 |
Ritardato od omesso adempimento degli obblighi previsti dal codice civile per le società di persone, di capitali, consorzi e cooperative - ritardo superiore a 30 giorni | Euro 206 per ogni soggetto obbligato all'adempimento Art. 2630, comma 1, c.c. come modificato dall'art. 9, comma 5, della L. 11 novembre 2011 n. 180 Prima del 15.11.2011 € 412,00 |
| Ritardato od omesso deposito bilancio società di capitali, cooperative - ritardo non superiore a 30 giorni | Euro 91,56 per ogni soggetto obbligato al deposito Art. 2630, comma 2, c.c. come modificato dall'art. 9, comma 5, della L. 11 novembre 2011 n. 180 Prima del 15.11.2011 € 549,33 |
Ritardato od omesso deposito bilancio società di capitali, cooperative - ritardo superiore a 30 giorni
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Euro 274,67 per ogni soggetto obbligato al deposito Art. 2630, comma 2, c.c. come modificato dall'art. 9, comma 5, della L. 11 novembre 2011 n. 180 Prima del 15.11.2011 € 549,33 |
| Ritardato od omesso deposito elenco soci società di capitali - ritardo non superiore ai 30 giorni | Euro 68,67 per ogni soggetto obbligato al deposito Art. 2630, comma 1, c.c. come modificato dall'art. 9, comma 5, della L. 11 novembre 2011 n. 180 Prima del 15.11.2011 € 412
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Ritardato od omesso deposito elenco soci società di capitali - ritardo superiore ai 30 giorni | Euro 206 per ogni soggetto obbligato all'adempimento Art. 2630, comma 1, c.c. come modificato dall'art. 9, comma 5, della L. 11 novembre 2011 n. 180 Prima del 15.11.2011 € 412
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| Ritardato od omesso deposito situazione patrimoniale consorzi con attività esterna - ritardo non superiore a 30 giorni | Euro 68,67 per ogni soggetto obbligato all'adempimento Art. 2630, comma 1, c.c. come modificato dall'art. 9, comma 5, della L. 11 novembre 2011 n. 180 Prima del 15.11.2011 € 412,00 |
| Ritardato od omesso deposito situazione patrimoniale consorzi con attività esterna - ritardo superiore a 30 giorni | Euro 206 per ogni soggetto obbligato all'adempimento Art. 2630, comma 1, c.c. come modificato dall'art. 9, comma 5, della L. 11 novembre 2011 n. 180 Prima del 15.11.2011 € 412,00
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Ritardata comunicazione dell'indirizzo Pec - ritardo non superiore a 30 giorni dalla scadenza dell'obbligo | Euro 68,67 per ogni soggetto obbligato al deposito Art. 2630, comma 1, c.c. come modificato dall'art. 9, comma 5, della L. 11 novembre 2011 n. 180
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Ritardata comunicazione dell'indirizzo Pec - ritardo superiore a 30 giorni | Euro 206,00 per ogni soggetto obbligato all'adempimento Art. 2630, comma 1, c.c. come modificato dall'art. 9, comma 5, della L. 11 novembre 2011 n. 180
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VIOLAZIONI REA
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Ritardate comunicazioni al REA (modelli S5 - UL -R) - ritardo non superiore a 30 giorni | Euro 10,00 per ogni soggetto obbligato alla denuncia - Art. 1 L. 630/1981 come modificato dall'art. 3, comma 6, del D.L. 357/1987
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Ritardate od omesse o non veritiere comunicazioni al REA (modelli S5 - UL - R) - ritardo superiore a 30 giorni | Euro 51,33 per ogni soggetto obbligato alla denuncia - Art. 1 L. 630/1981 come modificato dall'art. 3, comma 6, del D.L. 357/1987 |
6. Modalità di notifica dei verbali di accertamento
I verbali di accertata violazione sono notificati alle persone, a mezzo posta ai sensi della L. 890/82, presso la residenza o domicilio fiscale.
Le stesse sanzioni sono notificate, se previsto dalla norma, anche alla società/consorzio/associazione quale obbligato in solido, presso la sede legale; la società/consorzio/associazione dovrà pagare qualora l'obbligato principale non provveda.
L'invio della sanzione sarà gravato dalle spese di procedimento di seguito indicate:
- verbali notificati all'obbligato principale senza obbligato in solido: 10 euro
- verbali notificati all'obbligato principale e all'obbligato in solido : 20 euro
7. Omesso pagamento del verbale di accertamento
Le sanzioni vanno pagate entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di accertamento.
Il termine di 60 giorni per il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 689/81 è un termine perentorio, pertanto i pagamenti effettuati oltre tale termine non sono considerati liberatori.
Qualora il pagamento della sanzione non avvenga entro i termini di 60 gg, dalla notifica il verbale di accertamento sarà, quindi, trasmesso, ai sensi dell'art. 17 della legge 689/81, all'ufficio Servizio Legale della Camera di Commercio, che procederà all'emissione dell'ordinanza di ingiunzione dal cui importo, determinato in base ai criteri aggiornati dal Segretario Generale con nota prot. n. 2120 del 18/03/2010, andrà detratto quanto eventualmente già pagato (oltre i termini) sia a titolo di sanzione che di spese di procedimento.

Nei casi in cui il trasgressore adduca motivi di contestazione al verbale notificato, deve presentare al predetto ufficio un apposito scritto difensivo entro 30 gg dalla notifica del verbale di accertamento.
L'ufficio, esaminato il verbale di accertamento e gli scritti difensivi, termina l'istruttoria emettendo un provvedimento che può consistere in un'ordinanza di archiviazione (con cui archivia il procedimento) oppure un'ordinanza di ingiunzione.
Con l'ordinanza di ingiunzione viene ingiunto il pagamento della sanzione e delle spese di procedimento così quantificate:
- ordinanze notificate solo all'obbligato principale senza obbligato in solido: 20 euro;
- ordinanze notificate all'obbligato principale e all'obbligato in solido: 40 euro.
L'ordinanza di ingiunzione è titolo esecutivo: se la somma indicata e le spese di procedimento non sono pagate entro 30 giorni, la sanzione è iscritta nei ruoli esattoriali.
Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento può essere proposta opposizione davanti al Giudice di Pace del luogo in cui è avvenuta la violazione.
Il termine per proporre opposizione è trenta giorni (sessanta se l'interessato risiede all'estero) dalla notificazione dell'ordinanza (art. 22 L. 689/81).
L'opposizione non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, salvo che il giudice disponga diversamente (pertanto i ricorrenti devono chiedere nel ricorso la sospensione del provvedimento).
8. Ente beneficiario del pagamento
Per le violazioni connesse al Registro imprese l'ente beneficiario delle sanzioni irrogate è l'Erario ed il pagamento deve essere effettuato tramite modello F23 (codice tributo 741T), presso qualsiasi istituto bancario, ufficio postale, concessionario.
Per le violazioni connesse al REA l'ente beneficiario delle sanzioni irrogate è la Camera di Commercio di Sondrio ed il pagamento avviene tramite versamento, in contanti o bonifico bancario, sul c/c di tesoreria della Camera di Commercio di Sondrio (codice IBAN: IT02D0521611010000000018296) presso l'Istituto bancario Credito Valtellinese.
In entrambi i casi (quindi sia per le sanzioni Registro imprese che per quelle REA) le spese di procedimento vanno pagate alla Camera di Commercio di Sondrio tramite versamento, in contanti o bonifico bancario, sul c/c di tesoreria della Camera di Commercio di Sondrio (codice IBAN: IT02D0521611010000000018296), presso l'Istituto bancario Credito Valtellinese
La documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione e delle spese di procedimento deve essere trasmessa, anche tramite fax o e-mail, rispettivamente:
9. Rimborsi per doppi pagamenti
Nel caso in cui si sia effettuato un doppio pagamento della sanzione (sia che si tratti di verbale di accertamento che di ordinanza), è possibile chiedere il rimborso dell'importo versato in eccedenza.
La richiesta va indirizzata al soggetto che ha incassato l'importo della sanzione e quindi:
- alla Camera di Commercio per i pagamenti effettuati sul c/c bancario ad essa intestato;
- all'Agenzia delle Entrate per i pagamenti effettuati con il mod. F 23.
A chi rivolgersi
- Verbali di accertamento:
Ufficio Registro Imprese
Tel. 0342/527.254
Fax 0342-512.866
e-mail: registro.imprese@so.camcom.it
- Ordinanze di ingiunzione:
Ufficio Regolazione del Mercato
Tel. 0342-527.225
Fax 0342-512.866
E-mail: regolazionedelmercato@so.camcom.it