Regolamento e normativa

NORMATIVA

 PRONUNCE

  • Cassazione Civile Sez. III - Sentenza n. 8473 del 27 marzo 2019: La Corte rileva come la lettera dell'art. 8 del D.Lgs.n28/2010 non lasci adito a dubbi nel ritenere obbligatoria la presenza delle parti al primo incontro, argomentando poi come tale partecipazione al primo incontro “non comporta che si tratti di attività non delegabile”. La partecipazione pertanto può essere oggetto di delega. Tale delega, secondo la sentenza de qua, mancando una previsione espressa, può essere effettuata anche a favore del proprio difensore. In tal caso, tuttavia, affinchè la delega sia valida, la parte deve conferire tale potere al difensore “mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto”. Non integrano i requisiti richiesti dalla Cassazione né la procura alle liti, ancorchè in forma di procura notarile (come nel caso che ha dato origine alla pronuncia che si commenta) nè la procura autenticata dal difensore poiché “il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore”.

Ultimo aggiornamento 03/04/2024