Cancellazione dal Registro informatico protesti

Cancellazione

La cancellazione dei protesti dal Registro informatico è disciplinata dalla legge 235/2000 e può essere richiesta alla Camera di Commercio del luogo di levata nel caso in cui il debitore:

  • abbia effettuato il pagamento della cambiale entro 12 mesi dalla levata del protesto;
  • sia stato protestato illegittimamente/erroneamente;
  • abbia ottenuto dal Tribunale riabilitazione ai sensi dell’art. 17 della L. 108/1996.

Dopo la cancellazione, subordinata ad apposito provvedimento di accoglimento dell’istanza, il protesto è da considerarsi come mai avvenuto.

Cancellazione per avvenuto pagamento

La richiesta di cancellazione per avvenuto pagamento può essere presentata:

  • esclusivamente per cambiali tratte e pagherò;
  • a condizione che il debitore ne abbia eseguito il pagamento entro 12 mesi dalla levata del protesto (in caso di pagamento effettuato oltre tale termine, è invece possibile presentare apposita richiesta di annotazione).

Per ottenere la cancellazione definitiva dal Registro informatico dei dati relativi al protesto occorre presentare l’apposito modello istanza di cancellazione per avvenuto pagamento, unitamente all'effetto cambiario, completo del relativo atto di protesto, quietanzato o accompagnato da dichiarazione di avvenuto pagamento rilasciata dal creditore.

Cancellazione per levata illegittima o erronea

La richiesta di cancellazione per levata illegittima od erronea del protesto può essere presentata:

  • per cambiali tratte, pagherò e assegni;
  • dal debitore protestato, dai pubblici ufficiali incaricati della levata del protesto o dalle aziende di credito.

Per ottenere la cancellazione definitiva dal Registro informatico dei dati relativi al protesto occorre presentare l’apposito modello istanza di cancellazione per levata illegittima o erronea, unitamente al titolo protestato e al relativo atto di protesto, dichiarando i motivi di illegittimità o erroneità del protesto.

Cancellazione per riabilitazione

La richiesta di cancellazione per riabilitazione può essere presentata:

  • per cambiali tratte, pagherò e assegni;
  • dal debitore protestato che abbia ottenuto la riabilitazione ai sensi dell'art. 17 della L. 108/1996.

La riabilitazione è accordata con decreto dal Presidente del Tribunale in accoglimento di apposita istanza presentata dal debitore che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non abbia subito altro protesto nell’ultimo anno.

Il debitore protestato e riabilitato può ottenere la cancellazione definitiva dal Registro informatico dei dati relativi al protesto presentando l’apposita domanda, unitamente a copia del provvedimento di riabilitazione.

Costi

  • € 8,00 per diritti di segreteria per ciascun protesto, da corrispondere allo sportello in contanti o con bancomat/carta di credito, o tramite PagoPA, il sistema unico nazionale dei pagamenti verso la Pubblica Amministrazione;
  • n. 1 marca da bollo da € 16,00 (da applicare nell'apposito spazio del modello di richiesta).

Ultimo aggiornamento 20/04/2023

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